Diventa socio
Diventa socio della Misericordia
Diventare socio della Misericordia di San Casciano è possibile anche senza svolgere attività di volontariato: basta pagare la quota associativa. I soci possono usufruire di sconti riservati, sia per i servizi di trasporto privato, sia per le prestazioni mediche offerte dagli ambulatori della Misericordia. Per chi desidera un impegno permanente, è possibile diventare socio perpetuo. Chi invece intende partecipare attivamente ai servizi della Misericordia, può farlo compilando la domanda di iscrizione e il modulo sulla privacy.
Requisiti per il servizio attivo
- Età: è richiesta un’età minima di 16 anni per i servizi sociali, attività di centralino e servizi ordinari; per tutti gli altri servizi è necessario aver compiuto 18 anni.
- Minorenni: per i soci sotto i 18 anni è obbligatoria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
- Certificato Medico: la domanda di iscrizione deve essere accompagnata da un certificato medico di sana e robusta costituzione, necessario per svolgere attività di volontariato. Questo certificato può essere rilasciato dal proprio medico di famiglia.
Domanda e accettazione
Dopo la presentazione della domanda di ammissione, il Magistrato della Misericordia, organo direttivo dell’associazione, procede alla valutazione e decide in merito all’accettazione. Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell’Arciconfraternita.
I Confratelli e le Consorelle si suddividono in tre categorie:
- Fratelli attivi (quelli che espletano i servizi);
- Soci ordinari, emeriti;
- Soci perpetui;
L’iscrizione dei nuovi membri avviene su domanda, che viene presentata al Governatore dell’associazione. Successivamente, alla prima riunione utile, il Magistrato conferma o respinge la domanda; in ogni caso, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica al candidato l’accettazione o il diniego, motivando quest’ultimo in maniera espressa.
Qualora la domanda non venga accolta, il candidato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, richiedere l’intervento del Collegio dei Probiviri, l’organo incaricato di riesaminare le domande non accettate e deliberare in merito