Come diventare soci
È possibile diventare soci della Misericordia di San Casciano anche non facendo nessun tipo di servizio, ma essere comunque un sostenitore.
In questo modo si assume la qualifica di socio ordinario. Versando una quota di entrata variabile e un contributo annuale, si riceve una tesserina, con la quale si assume la qualifica di socio della Misericordia. Oltre, quindi, a sostenere in maniera economica l’associazione, si acquisisce il diritto di voto per il rinnovo del Magistrato, dei sindaci revisori e dei probiviri.
E si può usufruire degli sconti riservati ai soci, sia per la richiesta di un servizio di trasporto privato, sia per le prestazioni erogate dagli ambulatori della Misericordia.
È possibile anche diventare socio perpetuo. Se invece si vuol prestare servizio attivo, per iscriversi alla Misericordia è sufficiente compilare la domanda di iscrizione e il modulo privacy.
Ricordiamo che l’età minima per svolgere servizi sociali, ordinari e attività di centralino è di 16 anni; per tutti gli altri servizi occorre aver compiuto 18 anni.
Per i minorenni è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori o chi ne fa le veci.
È necessario corredare la domanda di iscrizione, con un certificato medico di sana e robusta costituzione, abilitante le attività di volontariato. Tale certificato è rilasciato dal proprio medico di famiglia.
DOMANDA E ACCETTAZIONE
Una volta presentata la domanda, la stessa verrà valutata dal Magistrato della Misericordia, l’organo direzionale dell’associazione, il quale decide sull’accetazione o meno della stessa.
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell’Arciconfraternita.
I Confratelli e le Consorelle si suddividono in tre categorie:
- Fratelli attivi (quelli che espletano i servizi);
- Soci ordinari;
- Soci perpetui;
L’iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile conferma o revoca la decisione del Governatore, e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, il proponente può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio Probivirale, che delibera sulle domande non accolte.